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Dic

Il mini-idroelettrico negli acquedotti entra in manovra

L’energia idroelettrica è considerata una fonte di energia alternativa e una risorsa importantissima per la transizione ecologica del nostro Paese che dovrà essere realizzata soprattutto attraverso la crescita delle rinnovabili. Il Governo ha predisposto uno strumento per disciplinare importanti aspetti regolatori che consentiranno di rendere più agevoli le procedure per gli impianti idroelettrici su condotte di acqua potabile, dando luogo a una maggiore diffusione della produzione di energia rinnovabile utilizzando impianti innovativi. Sarà più facile installare mini turbine su tubature già esistenti. Si tratta di un’ulteriore soluzione per produrre energia elettrica in maniera sostenibile”.

Cosa dice l’emendamento sul mini-idroelettrico?

Il testo recita:

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici e a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, dopo l’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

”Art. 166-bis.

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

  1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all’autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo”.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».

” L’impegno nel campo ambientale attraverso l’innovazione, potrebbe favorire possibili strategie di “SVILUPPO SOSTENIBILE “incentrate sulla possibilità di produrre un miglioramento che possa soddisfare i bisogni delle attuali generazioni. L’Organizzazione di Volontariato We Can si augura che nel prossimo decennio tutte le condotte idriche del territorio italiano siano adibite per la produzione di energia idroelettrica”.

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